Sez. 2, Sentenza n. 814 del 25/01/1992 (Rv. 475437 - 01)
Competenza civile - Incompetenza - Per valore - In genere | Eccezione d'incompetenza per valore del Pretore ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado - Riconoscimento della sua fondatezza da parte del Tribunale in sede di gravame - Decisione nel merito da parte del Tribunale come giudice di primo grado - Condizioni.
Competenza civile - Incompetenza - Per valore - In genere
Qualora l'eccezione d'incompetenza per valore del Pretore ritualmente sollevata nel giudizio di primo grado ex art. 38 cod. proc. civ., venga riconosciuta fondata in sede di gravame dal Tribunale questi, ove nessuna delle parti faccia istanza perché la causa, per ragioni di economia processuale, venga decisa nel merito dal Tribunale medesimo quale giudice di primo grado, deve limitarsi a dichiarare l' incompetenza del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)