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Sez. 1, Sentenza n. 2755 del 21/12/1982 Cc. (dep. 26/01/1983) Rv. 161959 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICHIESTA DI RIESAME - FINALITÀ - TERMINI DEL RIESAME - SCADENZA DEL TERMINE - NATURA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161959-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICHIESTA DI RIESAME - FINALITÀ - TERMINI DEL RIESAME - SCADENZA DEL TERMINE - NATURA - EFFETTI.*

Oggetto e sostanza della garanzia offerta dal legislatore con la istituzione del cosiddetto tribunale della libertà non è che il titolo per cui è stata ordinata la cattura o l'arresto dell'imputato si consolidi ma che il tribunale si pronunci entro il termine previsto dalla legge. L'inutile scadenza del termine suddetto funge da condizione risolutiva dell'efficacia del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto; se, però, il collegio si pronunci prima di tale scadenza, l'effetto risolutivo dell'efficacia, in quanto legato al semplice decorso del tempo, resta definitivamente impedito (condicio deest) quali che siano le vicende ulteriori della pronuncia in fase di impugnazione. (V mass n 158722, sulla prima parte della massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)