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Sez. L, Sentenza n. 3794 del 30/03/1993 (Rv. 481610 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Irripetibilità dei pagamenti indebiti - Disciplina ex artt. 80 R.D. n. 1422 del 1924 e 52 legge n. 88 del 1989 - Natura eccezionale - Conseguenze - Riferimento esclusivo alla materia delle pensioni - Estensione all'indennità antitubercolare e a qualsiasi prestazione Previdenziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481610-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento

Le disposizioni, in tema d'irripetibilità delle somme indebitamente percette, dettate dall'art. 80, comma terzo, del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422 e dall'art. 52, comma secondo, della legge 9 marzo 1989 n. 88, che hanno natura di norme eccezionali e sono perciò insuscettibili d'interpretazione analogica, concernono esclusivamente la materia delle pensioni, e non già qualsiasi prestazione previdenziale né, in particolare, l'indennità antitubercolare. (V. Sent. n. 39/1993, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)