Sez. 1, Ordinanza n. 15094 del 16/07/2005 (Rv. 582613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Provvedimenti in materia fallimentare - Autorizzazione del Tribunale al curatore a concludere una transazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, in quanto si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sè rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e della idoneità a costituire giudicato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)