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Sez. 1, Sentenza n. 9489 del 28/06/2002 (Rv. 555449 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI | Provvedimenti in materia fallimentare - Autorizzazione del Tribunale al curatore a concludere una transazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555449-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - DECRETI

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il provvedimento con cui il Tribunale autorizza il curatore di un fallimento a concludere una transazione, atteso che si tratta di provvedimento che non incide su diritti soggettivi, risolvendosi nella abilitazione del curatore a compiere un atto negoziale, senza assumere di per sè rilevanza esterna, e che, essendo revocabile, manca del requisito della definitività e della idoneità a costituire giudicato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 35 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)