Sez. 3, Sentenza n. 560 del 03/03/1971 (Rv. 350263 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL 'FORUM SOLUTIONIS' - AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL PAGAMENTO CON TRATTA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PREZZO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL 'FORUM SOLUTIONIS' - AL DOMICILIO DEL COMPRATORE - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL PAGAMENTO CON TRATTA.*
Lo spostamento del 'forum destinatae solutionis' dal domicilio del venditore a quello del compratore trattario, nel quale, ai sensi dell'art 44 legge cambiaria 14 dicembre 1933 n 1669, la tratta deve essere presentata per il pagamento, si ha solo nel caso in cui il pagamento a mezzo tratta sia stato pattuito con carattere esclusivo, e non anche quando l'emissione della tratta costituisca una facolta che il venditore, inserendo nella fattura la relativa clausola, si e riservato per conseguire piu agevolmente il pagamento del prezzo. (Conf 4048'69, mass n 344562).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)