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Sez. 3, Sentenza n. 1414 del 10/05/1972 (Rv. 358011 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL MODO DI PAGAMENTO.*
Stato
decisa il 1972-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358011-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - VENDITA - PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - CONDIZIONI - CARATTERE ESCLUSIVO DEL MODO DI PAGAMENTO.*

La clausola del pagamento a mezzo tratta inserita in un contratto di compravendita, determina lo spostamento del locus destinatae solutionis dal domicilio del venditore a quello del compratore solo nel caso in cui tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere di esclusivita e non anche quando si sia voluto attribuire al venditore la facolta di servizi di tale mezzo, al fine di ottenere in modo piu agevole il pagamento del prezzo. (Conf 560'71, mass n 350263; 607'70, mass n 345737).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)