Sez. 3, Sentenza n. 2931 del 23/01/1998 Ud. (dep. 07/03/1998) Rv. 210286 - 01
CACCIA - IN GENERE | Fagiano di monte - Prelievo venatorio - Ammissibilità - Contrasto con la normativa comunitaria - Esclusione.
CACCIA - IN GENERE
In materia di specie cacciabili l'art. 18, primo comma, lett.c) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 correttamente prevede il fagiano di monte (tetrao tetrix). Infatti tale previsione è compatibile con la direttiva comunitaria 409 del 1979 emanata a seguito della Convenzione di Parigi del 18/10/1950 e della Convenzione di Berna del 19/09/79; ciò in quanto tale direttiva prevede soltanto l'adozione di speciali misure di conservazione per l'habitat, onde garantire la sopravvivenza e la riproduzione per le specie indicate nell'allegato n.1 (tra cui il fagiano di monte).Ciò non comporta un divieto assoluto di caccia, esercitabile secondo tempi e modalità regolamentate. Pertanto l'abbattimento di un esemplare di fagiano di monte, nel rispetto della regolamentazione vigente, non integra il reato di cui all'art. 30 della legge 157/1992.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 CORTE COST., Legge 11/02/1992 num. 157 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 812, Legge 05/08/1981 num. 503
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)