Sez. 3, Sentenza n. 7159 del 27/05/1997 Ud. (dep. 22/07/1997) Rv. 208961 - 01
CACCIA - IN GENERE | Fauna selvatica - Nozione - Specie oggetto di particolare protezione - Individuazione e disciplina - Fattispecie: eccepita provenienza di cigni e volpoche da allevamento.
CACCIA - IN GENERE
Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge 11 febbraio 1992, n.157 alle "specie", intese come categorie generali, di mammiferi ed uccelli, dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio nazionale. Oggetto di "particolare" protezione, ai sensi dell'art.2, seconda parte, della citata Legge n.157 del 1992, sono alcune specie di mammiferi ed uccelli, espressamente indicate, nonché tutte le altre specie di mammiferi "minacciate di estinzione" in base alla normativa comunitaria ed internazionale specificamente richiamata: per queste categorie esiste un divieto assoluto ed incondizionato di abbattimento, cattura e detenzione ex art. 30 lett. B) stessa legge, senza che possa essere eccepita la provenienza da allevamento. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso con il quale l'imputato deduceva inidonea motivazione in ordine alla circostanza della provenienza da allevamento degli animali e, quindi, della carenza della natura selvatica degli stessi, la S.C., pacifico che la detenzione riguardava due specie "particolarmente protette", espressamente vietata dalla legge e sanzionata penalmente, ha osservato che "Il Pretore correttamente ha ritenuto che è punita "la semplice detenzione degli esemplari faunistici" costituiti da cigni e volpoche e, benché non fosse richiesto dalla normativa, ha escluso con accertamento di merito la provenienza da allevamento delle specie in questione").
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 2, Legge 11/02/1992 num. 157 art. 30 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)