Sez. 3, Sentenza n. 6665 del 19/03/2009 (Rv. 607356 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Danni alla proprietà privata del condòmino - Corresponsabilità del condominio e di un terzo - Domanda di integrale risarcimento dei danni proposta dal condomino soltanto nei confronti del terzo - Diminuzione del risarcimento in ragione del concorrente apporto casuale imputabile al condominio - Esclusione - Fondamento - Disciplina applicabile.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, primo comma, cod. civ., ma l'art. 2055, primo comma, cod. civ., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)