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Sez. 3, Sentenza n. 651 del 26/01/1980 (Rv. 404064 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - ELARGIZIONI DI DENARO EFFETTUATE DA UNA DONNA AD UN UOMO NEL CORSO DI UNA RELAZIONE SENTIMENTALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404064-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - ELARGIZIONI DI DENARO EFFETTUATE DA UNA DONNA AD UN UOMO NEL CORSO DI UNA RELAZIONE SENTIMENTALE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Anche le elargizioni di denaro effettuate da una donna ad un uomo nel corso di una relazione sentimentale sono riconducibili alla figura dell'obbligazione naturale prevista dall'art 2034 cod civ, sempre pero che da tale relazione, secondo l'accertamento del giudice del merito, possano scaturire, a carico della donna, doveri morali e sociali tali da indurla alle attribuzioni patrimoniali anzidette. (V 1218/75, mass n 374662; (V 389/75, mass n 373633; (V 60/69, mass n 337896).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)