Sez. 1, Sentenza n. 60 del 15/01/1969 (Rv. 337896 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DA PARTE DELL'UOMO ALLA DONNA CONVIVENTE MORE UXORIO ALL'ATTO DELLA LORO SEPARAZIONE - DONAZIONE - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI NATURALI - ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DA PARTE DELL'UOMO ALLA DONNA CONVIVENTE MORE UXORIO ALL'ATTO DELLA LORO SEPARAZIONE - DONAZIONE - ESCLUSIONE - ADEMPIMENTO DI OBBLIGAZIONE NATURALE - CONFIGURABILITA.*
Nelle attribuzioni patrimoniali fatti dall'uomo alla donna con lui convivente more uxorio, all'atto della cessazione della relazione, puo ravvisarsi l'adempimento di un'obbligazione naturale e non una donazione. La differenza tra adempimento di obbligazione naturale e donazione non puo ricercarsi nella spontaneita o Mancanza di coazione giuridica, sia perche l'art. 2034 cod. civ. richiede proprio che la prestazione sia eseguita spontaneamente e sia perche la non coercibilita costituisce un carattere essenziale dell'obbligazione naturale. La discriminazione non puo agevolmente cogliersi neppure sul terreno psicologico, quanto invece in base a tutti gli elementi oggettivi e all'esistenza del pregiudizio e del danno in relazione alla concreta circostanza del caso, nonche alla proporzionalita tra pregiudizio subito e attribuzione patrimoniale (che sussiste pure nelle obbligazioni naturali), che consentano di accertare se scopo dell'atto sia stato quello di arricchire la donataria o di riparare, invece, a quello che puo essere un Obbligo morale dell'uomo nei confronti della donna con cui cui ha convissuto more uxorio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)