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Sez. 2, Sentenza n. 1023 del 20/03/1976 (Rv. 379679 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO ANCHE SENZA LA PARTE VIZIATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1976-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379679-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - PARZIALE - VOLONTA DEI CONTRAENTI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO ANCHE SENZA LA PARTE VIZIATA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Costituisce apprezzamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito e, come tale, non sindacabile in Sede di legittimita, lo stabilire, nel caso di nullita parziale di un contratto, se i contraenti lo avrebbero egualmente concluso senza quella parte, il cui contenuto e colpito da nullita. (nella specie, trattavasi di una complessa convenzione nella quale i giudici del merito avevano ravvisato una illecita mediazione in materia di lavoro artistico, concludendo nel senso che la nullita di tale pattuizione travolgeva anche le eventuali pattuizioni lecite relative alla pubblicita, all'assistenza legale e amministrativa, alla direzione artistica e simili, contenute nel medesimo contesto). (Conf 420/74, mass n 368121).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)