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Sez. 1, Sentenza n. 15203 del 29/11/2001 (Rv. 550751 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Art. 14 T.U. immigrazione - Esecuzione dell'espulsione - Trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza disposto dal questore - Termine massimo di efficacia, una volta convalidato dal giudice - Potere di reiterazione del provvedimento di trattenimento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze della scadenza del termine - Accompagnamento o respingimento immediati - Limiti.
Stato
decisa il 2001-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550751-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di esecuzione dell'espulsione nei confronti dello straniero, il trattenimento disposto dal questore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286 del 1998 - comportando, una volta convalidato dal giudice, la permanenza dello straniero nel centro di assistenza per un periodo complessivo di venti giorni, prorogabile di ulteriori dieci giorni qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento - è provvedimento incidente sulla libertà personale, non suscettibile di reiterazione da parte dell'autorità amministrazione una volta scaduto il termine massimo previsto dal legislatore; ne consegue che, decorso detto termine, l'accompagnamento od il respingimento dello straniero (verso lo Stato appartenenza ovvero, quando non sia possibile, verso lo Stato di provenienza) debbono trovare immediata esecuzione, salva in ogni caso la tutela di eventuali diritti fondamentali confligenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)