Sez. L, Sentenza n. 16235 del 18/11/2002 (Rv. 558570 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Integrazione salariale a favore degli operai agricoli - Requisito della prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno - Computo di tali giornate - Assenze per malattia o infortunio - Inclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Ai fini della maturazione del periodo temporale richiesto dall'art. 8, terzo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 457 per la concessione dell'integrazione salariale a favore degli operai agricoli (prestazione lavorativa per oltre 180 giornate lavorative in un anno), devono essere computate tutte le giornate per le quali vi è stata contribuzione, ivi comprese, perciò, quelle di assenza per malattia o infortunio, che, pur non effettivamente "lavorate" per una legittima causa di sospensione del lavoro, sono ugualmente retribuite.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)