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Sez. 6, Sentenza n. 16729 del 05/10/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182709 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - RISCONTRI ESTERNI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182709-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALUTAZIONE - ESTREMI - RISCONTRI ESTERNI - NECESSITÀ - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di chiamata di correità, la necessità di riscontri esterni, non necessariamente obiettivi, si impone soltanto se l'attendibilità non risulti in maniera del tutto tranquillante e sicura, ovvero se sussistano elementi probatori contrastanti con le dichiarazioni. (Conf mass n 176328).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)