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Sez. 1, Sentenza n. 8073 del 16/10/1986 Ud. (dep. 04/07/1987) Rv. 176328 - 01

ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - INTERROGATORIO LIBERO - DI PERSONA IMPUTATA DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - VALORE PROBATORIO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTISPECIE: DICHIARAZIONI DI "PENTITI".*
Stato
decisa il 1986-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176328-01

ISTRUZIONE PENALE - INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - INTERROGATORIO LIBERO - DI PERSONA IMPUTATA DELLO STESSO REATO O DI REATO CONNESSO - VALORE PROBATORIO - OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTISPECIE: DICHIARAZIONI DI "PENTITI".*

Le dichiarazioni accusatorie, formulate da un imputato nei confronti dei coimputati dello stesso reato o di reato connesso, devono trovare una spiegazione accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico e il loro esame deve essere condotto con particolare approfondimento e cautela specie in relazione ad eventuali elementi probatori di riscontro o di contrasto senza che, tuttavia, le suddette esigenze di cautela e di prudenza costituiscano un limite, da considerarsi illegittimo ed indebito, al potere dovere del giudice di pervenire ad un motivato e libero convincimento in ordine alla prova acquisita. L'assenza di motivi di astio, il disinteresse, il sincero ravvedimento, la spontaneità, la precisione e la reiterazione delle dichiarazioni, la ricchezza di particolari indicati, l'univocità delle affermazioni ed ogni altro elemento logico di valutazione costituiscono sicuri e non equivoci parametri di valutazione dell'attendibilità e della credibilità del chiamante in correità. La necessità di riscontri esterni, ma non necessariamente oggettivi, si porrà all'esame del giudice di merito qualora la valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie non si risolva in maniera del tutto tranquillizzante e sicura ovvero tale necessità sia resa evidente dalla sufficienza di elementi probatori contrastanti con tali dichiarazioni. (fattispecie in tema di dichiarazioni rese da coimputati "pentiti"). (V mass n 170089; (Conf mass n 170989; (Conf mass n 165270).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 bis, Cod. Proc. Pen. art. 450 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)