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Sez. 1, Sentenza n. 3667 del 28/04/1997 (Rv. 503958 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Contribuente fallito - Avviso di accertamento - Impugnazione a fini meramente strumentali - Inammissibilità - Condono - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503958-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, pur non potendo contestarsi il diritto del contribuente fallito a impugnare tardivamente l'avviso di accertamento notificato al solo curatore, l'impugnazione non può essere però consentita a fini meramente strumentali, per creare cioè artificiosamente un contenzioso che permetta il pagamento di una minore imposta rispetto a quanto accertato, poiché il pagamento di una somma inferiore si può consentire solo quando ha per contropartita l'eliminazione di un contenzioso, mentre non può essere accettato in assenza di specifiche contestazioni contro l'accertamento il quale, diversamente, sarebbe divenuto definitivo e sarebbe rimasto sottratto ad ogni condono.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 25 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)