Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 08/03/2002 (Rv. 552937 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Presupposto tributario - Verificazione prima o nel periodo d'imposta della dichiarazione di fallimento del contribuente - Accertamento tributario - Notifica anche al contribuente fallito - Necessità - Qualità di soggetto passivo del rapporto tributario - Permanenza - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
L'accertamento tributario in materia di Iva, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di tali crediti al concorso fallimentare (eventualmente nelle forme dell'ammissione al passivo con riserva), o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento -, ma anche al contribuente, il quale non è privato, a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla definitività dell'atto impositivo. Ciò vale in particolare nell'ipotesi, ricorrente nella specie, di fallimento "per estensione" di socio di società in accomandita semplice - dichiarata fallita e soggetto passivo Iva in periodi anteriori al fallimento -, sia quale soggetto illimitatamente responsabile, in solido con la società, per le obbligazioni sociali e, quindi, per quelle tributarie aventi ad oggetto l'Iva, secondo il combinato disposto degli artt. 147, primo comma, della legge fallimentare, e 2313, primo comma, cod. civ., sia quale persona che può avere interesse diretto, e distinto da quello della società, a contrastare le violazioni contestate e le sanzioni pecuniarie irrogate.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2313, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)