Sez. L, Sentenza n. 8956 del 29/10/1994 (Rv. 488332 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO | E nuove malattie - Rilevanza - Accertamento - Criteri - Riferimento esclusivo al momento della reiezione della domanda amministrativa - Inammissibilità - Estensione al momento della pronuncia giudiziaria - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO
Il giudizio concernente la pensione di invalidità non ha per oggetto, in via diretta, il provvedimento amministrativo di reiezione per verificarne la legittimità, bensì l'esistenza o meno del diritto dell'assicurato alla pensione, ovvero la sussistenza, nell'evolversi peggiorativo e temporale della patologia, delle condizioni per il suo riconoscimento; conseguentemente tale situazione deve essere verificata, ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non solo con riferimento alla data del provvedimento di reiezione della relativa domanda, ma anche, eventualmente, con riferimento al periodo successivo, fino alla pronuncia giudiziaria, valutando gli aggravamenti di malattie precedenti, come pure le nuove malattie, che, alla stregua dei certificati medici o della documentazione tecnica prodotti, abbiano comunque incidenza sul complesso invalidante, al fine di accertare l'effettivo raggiungimento, anche in corso di causa, della soglia di invalidità pensionabile.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)