Sez. L, Sentenza n. 7759 del 24/06/1992 (Rv. 477903 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica | In tema d'invalidità pensionabili - Rinnovo della consulenza in appello - Necessità - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Prova - Consulenza tecnica
Nelle controversie in tema d'invalidità pensionabile, il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello - che, in linea di principio, è meramente facoltativo, a norma del combinato disposto degli artt. 441, 442 e 443 cod. proc. civ. - s'impone, di regola, qualora l'assicurato alleghi e documenti aggravamenti di malattia o insorgenza di nuove infermità, che il giudice di secondo grado debba valutare ed il cui riscontro richieda indagini tecniche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)