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Sez. 1, Sentenza n. 2083 del 23/03/1985 (Rv. 439991 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - MANCANZA DI PROLE - ATTRIBUZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE CHE NON NE SIA PROPRIETARIO IN TUTTO O IN PARTE - CONDIZIONI - DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE BENEFICIARIO.*
Stato
decisa il 1985-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439991-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - MANCANZA DI PROLE - ATTRIBUZIONE DELLA CASA CONIUGALE AL CONIUGE CHE NON NE SIA PROPRIETARIO IN TUTTO O IN PARTE - CONDIZIONI - DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE BENEFICIARIO.*

Il provvedimento provvisorio di attribuzione della casa coniugale al coniuge che non ne sia proprietario (o ne sia proprietario solo in parte), il quale venga reso nel corso del giudizio di separazione personale, deve intendersi adottato, ove non sia riconducibile al disposto dell'art. 155 cod. civ. (in Mancanza di prole), sul presupposto che detto coniuge beneficiario abbia diritto al mantenimento, configurando il godimento del bene un modo per assicurare il mantenimento medesimo. Pertanto, qualora il giudizio di separazione si sia concluso con il definitivo disconoscimento del suddetto diritto, viene a risultare carente l'indicato presupposto, e deve conseguentemente riconoscersi al proprietario dell'immobile, rimasto temporaneamente privo della disponibilità del bene, la possibilità di chiedere all'altro coniuge un corrispettivo adeguato al beneficio economico che ha avuto senza alcun titolo giustificativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)