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Sez. 1, Sentenza n. 878 del 14/02/1986 (Rv. 444406 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE OGGETTO DI PROPRIETÀ COMUNE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DI FIGLI MINORI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444406-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - GODIMENTO DELLA CASA FAMILIARE OGGETTO DI PROPRIETÀ COMUNE - ASSEGNAZIONE AL CONIUGE NON AFFIDATARIO DI FIGLI MINORI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare, oggetto di proprietà comune, può essere assegnato dal giudice della separazione anche al coniuge che non sia affidatario di figli minori (e quindi all'infuori del caso contemplato dall'art. 155 quarto comma cod. civ.), qualora tale assegnazione trovi giustificazione in Sede di regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi medesimi, nel senso che configuri una componente in natura dell'Obbligo di mantenimento dello uno in favore dell'altro. (V 2083/85, mass n 439991; (V 2494/82, mass n 420365; (V 3934/80, mass n 407827; (Conf 1198/84, mass n 433344).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)