Sez. 3, Sentenza n. 7342 del 20/05/2002 (Rv. 554559 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Sussistenza - Condizioni - Accertamento d'ufficio da parte del giudice - Necessità - Difformi prospettazioni delle parti - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Il principio enunciato nell'art. 100 cod. proc. civ., secondo il quale, per proporre una domanda o per contraddire ad essa, è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza o un suo capo va desunto dall'utilità giuridica che, dall'eventuale accoglimento del gravame, possa derivare alla parte proponente, e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile; è diritto - dovere del giudice, investito di una determinata domanda, accertare se tale interesse sussiste o meno nel caso concreto, prescindendo dalle richieste, eventualmente difformi, delle parti, con la conseguenza che, ove le parti, come nella specie, diano atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, non possano subordinare una pronuncia in tal senso ad alcuna condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)