Sez. L, Sentenza n. 11180 del 14/12/1996 (Rv. 501328 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Accertamento - Criteri - Soccombenza almeno parziale - Necessità - Impugnazione diretta alla sola modifica della motivazione - Interesse - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Statuizione suscettibile di passaggio in giudicato perché premessa necessaria della decisione - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Fattispecie relativa a qualificazione di un rapporto non rilevante ai fini della decisione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Poiché l'interesse ad impugnare va desunto dall'utilità giuridica (e non di mero fatto) che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si collega quindi alla soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile, deve escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della decisione, siano suscettibili di formare giudicato. (Nella specie un lavoratore aveva impugnato il licenziamento intimatogli nel corso del periodo di prova relativo ad un contratto di formazione e lavoro, deducendo l'illegittimità della qualificazione del rapporto e del patto di prova, rappresentando l'assunzione la regolarizzazione di un rapporto di lavoro subordinato già in essere; il giudice di merito, pur qualificando nell'ambito del lavoro subordinato il preesistente rapporto, aveva ritenuto sussistente una novazione del rapporto e conseguentemente aveva ritenuto legittimo il licenziamento; il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione al fine di contrastare la qualificazione del primo rapporto; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando che la qualificazione operata dal giudice d'appello relativamente al primo rapporto non aveva rilievo ai fini della decisione adottata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)