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Sez. 3, Ordinanza n. 3742 del 09/02/2024 (Rv. 670095-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Fondo patrimoniale - Ipoteca in presenza delle condizioni di cui all'art. 169 c.c. - Espropriabilità ai sensi dell'art. 2808 c.c. - Limiti di cui all'art 170 c.c. - Esclusione. FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE - In genere. FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670095-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In caso di valida costituzione di ipoteca sui beni compresi nel fondo patrimoniale, ai sensi dell'art. 169 c.c., tali beni sono sempre espropriabili dal creditore ipotecario per la soddisfazione del credito garantito, ai sensi dell'art. 2808 c.c., senza le limitazioni di cui all'art. 170 c.c.

Cod. Civ. art. 169, Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2808

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)