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Sez. 1, Sentenza n. 4470 del 19/10/1977 (Rv. 388079 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - NATURA SOSTANZIALE DELLA DOMANDA - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE (DIVORZIO).*
Stato
decisa il 1977-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388079-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA - CRITERIO DI QUALIFICAZIONE - NATURA SOSTANZIALE DELLA DOMANDA - RILEVANZA - LIMITI - FATTISPECIE (DIVORZIO).*

Ai fini della corretta qualificazione giuridica di un'Azione e rilevante non la formale definizione (nomen iuris) attribuita dallo attore alla propria domanda, ma la natura sostanziale di questa, definibile in funzione della situazione dedotta in causa e del provvedimento concretamente richiesto, e cio con il solo limite della corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell'art 112 cod proc civ. (nella specie l'attrice, dopo il divorzio, aveva convenuto in giudizio l'ex marito con atto di citazione per ottenere la C corresponsione di un assegno mensile e il tribunale, ritenendo che la causa dovesse essere trattata con il procedimento camerale previsto dall'art 9 della legge n 898 del 1970, aveva disposto la comparizione delle parti in camera di consiglio, provvedendo con decreto. La SC, nel ribadire l'applicabilita del rito camerale nonostante la domanda fosse stata proposta nelle forme del giudizio ordinario, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)