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Sez. 2, Sentenza n. 3244 del 04/10/1976 (Rv. 382037 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DIVIETO DEL CUMULO DEL PETITORIO COL POSSESSORIO - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO ESECUTANTE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382037-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - DIVIETO DEL CUMULO DEL PETITORIO COL POSSESSORIO - APPLICAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA - DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO ESECUTANTE - AMMISSIBILITA.*

L'art 705 cod proc civ, che fa divieto al convenuto in possessorio del cumulo del petitorio col possessorio, costituisce una norma eccezionale che ha il fine di realizzare l'esigenza sociale di reprimere senz'altro l'Azione arbitraria dello spogliatore anche se titolare del diritto di ottenere il possesso; il divieto non e pertanto applicabile in tema di opposizione all'esecuzione (art 615 cod proc civ) diretta ad accertare l'illegittimita dell'esecuzione, onde, dato il diverso carattere dell'Azione, e lecito al convenuto, esecutante, proporre domanda riconvenzionale, al fine di accertare la sussistenza del suo diritto in base a titolo diverso dal titolo esecutivo opposto, di rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione del proprio diritto e di ottenere la formazione, nella stessa Sede di opposizione, di un nuovo titolo esecutivo in sostituzione o in aggiunta a quello per cui si procede. (V 790/75, mass n 374157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)