Sez. 2 - , Sentenza n. 24907 del 18/08/2022 (Rv. 665582 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE | Società a partecipazione pubblica - Contributo dovuto dall’Ente socio per spese generali di funzionamento - Assoggettabilità ad IVA - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - IN GENERE
Il contributo dovuto dall'ente, socio di una società a partecipazione pubblica, per le spese generali di funzionamento, non è soggetto ad IVA non costituendo il corrispettivo dovuto per la prestazione resa dalla società ai soci.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)