Sez. 1, Sentenza n. 1614 del 23/02/1985 (Rv. 439598 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ART. 28 LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO 30 DICEMBRE 1972 N. 32 (MODIFICATO DALLA LEGGE PROVINCIALE 23 OTTOBRE 1974 N. 33) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 1983 N. 14 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE - ART. 28 LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO 30 DICEMBRE 1972 N. 32 (MODIFICATO DALLA LEGGE PROVINCIALE 23 OTTOBRE 1974 N. 33) - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 1983 N. 14 - CONSEGUENZE - CASSAZIONE CON RINVIO DELLA SENTENZA IMPUGNATA.*
Nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità, in espropriazione disposta secondo la previsione della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972 n. 31 (modificata dalla legge provinciale 23 ottobre 1974 n. 33), e con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della citata legge, alla stregua degli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, in relazione ai criteri di Determinazione di detta indennità, che la norma medesima fissa secondo tabelle precostituite e secondo astratto riferimento al valore agricolo del fondo (senza considerare le sue effettive possibilità di utilizzazione), la sopravvenienza, in Sede di legittimità, della legge provinciale 2 maggio 1983 n. 14, il cui art. 1 modifica il predetto art. 28, con diversi parametri di liquidazione dell'indennità in dipendenza della inclusione o meno dell'area espropriata fra quelle destinate dai piani urbanistici ad insediamenti residenziali, servizi pubblici o verde privato, impone la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un riesame della Rilevanza e non manifesta infondatezza della suddetta questione, in relazione al nuovo testo del menzionato art. 28, e previo accertamento in fatto delle caratteristiche del fondo espropriato cui l'indicato "ius superveniens" correla la quantificazione dell'indennità. Nella specie, la S.C. aveva trasmesso gli Atti alla Corte costituzionale, ritenendo la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità del citato art. 28 della legge provinciale di Trento n. 31 del 1972; la Corte costituzionale aveva restituito gli Atti, poiché la sostituzione della predetta norma, per effetto della sopravvenuta entrata in vigore della legge provinciale n. 14 del 1983, imponeva un riesame della Rilevanza della questione medesima. La S.C. ha disposto la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, implicando tale riesame nuovi accertamenti in fatto, alla stregua del principio di cui sopra). (V 270/83, ord. C. cost.; (V 581/82, mass n 421571 ord.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Legge Reg. Trentino Alto Adige 30/12/1972 num. 31 art. 28, Legge Reg. Trentino Alto Adige 23/10/1974 num. 33, Legge Reg. Trentino Alto Adige 02/05/1983 num. 14 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Trentino Alto Adige 02/05/1983 num. 14 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)