Sez. U - , Ordinanza n. 13311 del 15/05/2023 (Rv. 667731 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Occupazione "sine titulo" di bene pubblico - Domanda di risarcimento del danno - Controversia relativa - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La domanda con la quale la Pubblica Amministrazione invochi il risarcimento del danno conseguente all'occupazione "sine titulo" di un proprio immobile rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia meramente patrimoniale involgente un diritto soggettivo e non già l'esercizio di pubblici poteri. (Principio affermato dalla S.C. in relazione
all'occupazione di un immobile da parte di un'associazione culturale, a seguito della quale non era stato portato a compimento il procedimento amministrativo preordinato alla stipula di una convenzione concessoria).
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 133 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)