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Sez. U - , Ordinanza n. 11988 del 15/05/2017 (Rv. 644071 - 02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Bene demaniale - Controversia riguardante l'indennizzo o il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva - Mezzi ordinari a tutela della proprietà - Mancato coinvolgimento del potere pubblico - Contenuto meramente patrimoniale Giurisdizione ordinaria - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644071-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

In tema di giurisdizione, se l'Amministrazione titolare di un bene demaniale si avvale dei mezzi ordinari a difesa della proprietà, anche qualora la controparte ne abbia la detenzione in virtù di precedente concessione, la controversia meramente patrimoniale rientra nella giurisdizione ordinaria, in quanto concerne un diritto soggettivo, laddove non si pongano questioni sul provvedimento o sull'azione autoritativa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennizzo o risarcimento del danno da occupazione abusiva di bene demaniale, avendo il giudice amministrativo separato le cause scindibili relative alla condanna al rilascio di concessione demaniale marittima ed al risarcimento del danno da ritardato esercizio del potere).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)