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Sez. U, Sentenza n. 2360 del 09/02/2015 (Rv. 634457 - 01)

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Rappresentanza processuale dell'armatore - Effetto legale della rappresentanza sostanziale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634457-01

IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO

In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale e non può estendersi alle obbligazioni che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo si estendesse al licenziamento - la cui impugnazione costituiva l'oggetto del giudizio - in quanto intimato direttamente dall'armatore).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)