Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 08/06/2012 (Rv. 622643 - 01)
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO | Raccomandatario marittimo - Rappresentanza processuale dell'armatore - Effetto legale della rappresentanza sostanziale - Configurabilità - Necessità di un espresso conferimento di poteri - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO
In materia di trasporto marittimo, al raccomandatario, ai sensi dell'art. 288 cod. nav., spetta "ex lege" la rappresentanza processuale dell'armatore nei medesimi limiti in cui gli è conferita la rappresentanza sostanziale, ed entro tali limiti egli può promuovere azioni o essere convenuto in giudizio in qualità di rappresentante, indipendentemente da uno specifico conferimento di poteri processuali da parte dell'armatore, rimanendo escluse da tale rappresentanza le obbligazioni contrattuali che esulano dal rapporto di raccomandazione. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha negato che il potere di rappresentanza processuale conferito all'agente marittimo includesse il mandato a vendere l'imbarcazione).
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 287, Cod. Navig. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)