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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8272 del 22/03/2023 (Rv. 667424 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE | Cessione azienda bancaria - Regime previsto dall'art. 58 TUB - Deroga all'art. 2560 c.c. - Conseguenze - Responsabilità del cessionario per il debito restitutorio derivante dall'applicazione di clausole nulle del contratto di conto corrente.
Stato
decisa il 2023-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667424-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE

In tema di cessione di azienda bancaria, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) deroga all'art. 2560 c.c., prevedendo che, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, le passività dell'azienda si trasferiscono in capo al cessionario, il quale conseguentemente è diretto responsabile del debito restitutorio delle somme indebitamente incassate dalla banca cedente, avuto riguardo al contratto di conto corrente bancario viziato da clausole nulle, tra cui quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici.

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Legge Falliment. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)