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Sez. L, Sentenza n. 9884 del 08/10/1990 (Rv. 469416 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DI PENSIONE INPS - DIRITTO DEL TITOLARE DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELLO STATO - SENTENZA N. 315 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1990-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469416-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ - MISURA - IN GENERE - INTEGRAZIONE AL MINIMO DI PENSIONE INPS - DIRITTO DEL TITOLARE DI ALTRA PENSIONE A CARICO DELLO STATO - SENTENZA N. 315 DEL 1985 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - TERMINE DI DECADENZA EX ART. 47 DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 - DECORRENZA.*

Con riguardo al diritto all'integrazione al minimo di pensione INPS, spettante, malgrado la titolarità di altra pensione a carico dello stato, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 315 del 1985 ed assoggettato all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., la decorrenza del termine di natura decadenziale previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 va fissata alla data di comunicazione della decisione (definitiva) del comitato regionale dell'INPS di rigetto della domanda in via amministrativa rivolta ad ottenere l'integrazione predetta, non potendo considerarsi equivalente a tale comunicazione - ai fini di detta decorrenza - il provvedimento di liquidazione della mera pensione INPS, che non investe di per sè il diritto autonomo all'integrazione al minimo della medesima. (V 6245/90, mass n 467889; (V 283/89 C cost).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)