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Sez. 3, Sentenza n. 522 del 02/03/1971 (Rv. 350200 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DOLO O COLPA GRAVE - NECESSITA - PROCEDURA CAUTELARE O ESECUTIVA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350200-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - DOLO O COLPA GRAVE - NECESSITA - PROCEDURA CAUTELARE O ESECUTIVA - COLPA LIEVE - SUFFICIENZA.*

L'art 96 cod proc civ, nel sancire la responsabilita della parte che ha agito o resistito in giudizio per malafede o colpa grave ovvero ha intrapreso una procedura cautelare o esecutiva senza la normale prudenza, postula, nella prima ipotesi, una condotta processuale qualificata dal dolo o dalla colpa grave, mentre, nella seconda ipotesi, esigendo l'inesistenza del diritto a tutela del quale e stato eseguito il provvedimento cautelare in senso lato o iniziata l'esecuzione forzata, addossa all'attore una responsabilita anche a titolo di colpa lieve. (V 2951'68, mass n 335734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)