Sez. 2, Sentenza n. 2951 del 19/09/1968 (Rv. 335734 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DIFFERENZE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA- CONFIGURABILITA DELLA RESPONSABILITA AGGRAVATA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - LITE TEMERARIA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - DIFFERENZE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA- CONFIGURABILITA DELLA RESPONSABILITA AGGRAVATA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 96 COD. PROC. CIV. - ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'art. 96 del cod. proc. civ., nel prevedere la responsabilita della parte che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ovvero abbia intrapreso una procedura cautelare od esecutiva senza l'impiego della normale prudenza o diligenza, postula, nella prima ipotesi, una condotta processuale qualificata dal dolo, consistente nella consapevolezza, nella parte, del proprio torto al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione, oppure della colpa grave, ravvisabile in cio che la parte non abbia avvertito l'ingiustizia della propria pretesa, come le sarebbe stato facile se avesse impiegato anche una scarsa diligenza e nella seconda ipotesi - contemplata nel 2 comma del citato art. 96 - esige, invece, l'inesistenza del diritto a tutela del quale sia stata intrapresa una procedura cautelare (in senso lato) o esecutiva, e addossa all'agente, per gli Atti risultati poi promossi o compiuti, senza legittimo fondamento, una responsabilita anche a titolo di colpa lieve, giustificata dal fatto che Atti del genere, per la loro natura, proiettano i loro effetti fuori dell'ambito del rapporto processuale. La responsabilita prevista dal 2 comma dell'art. 96 cod. proc. civ., a differenza di quella contemplata dal 1 comma, non ha natura esclusivamente processuale e puo ricorrere anche in materia di denuncia di nuova opera (art. 1171). Peraltro, i presupposti per l'applicabilita delle citate norme vengono meno tutte le volte che resti accertata la esistenza del diritto tutelato o, comunque, l'inesistenza di qualsiasi colpa nella parte agente. L'accertamento dell'elemento soggettivo nelle previsioni dell'art.96 cod. proc. civ. involge una indagine di fatto, i cui risultati sono sottratti al Sindacato della Corte di Cassazione, se sorretti da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (V. 2271-66, mass. 324426 1680-66, mass. 323297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)