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Sez. L, Sentenza n. 7371 del 11/08/1994 (Rv. 487714 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Spettanze di fine rapporto ex art. 16 del T.U. degli accordi aziendali dell' A.M.T. Catania in favore del dipendente anticipatamente collocato a riposo per inabilità fisica - Momento di maturazione - Individuazione - Criteri - Comunicazione dell' I.N.P.S. di accettazione dell'anticipato collocamento in pensione - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487714-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai sensi delle disposizioni inderogabili di cui agli artt. 2120 cod. civ. e 429, terzo comma, cod. proc. civ., le spettanze di fine rapporto (indennità e rimborso contributi), previste dall'art. 16 del testo unico degli accordi aziendali dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania in favore del dipendente collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, maturano alla data dell'adozione del relativo provvedimento da parte dell'Azienda, restando escluso che la norma della contrattazione collettiva, nel riferirsi alla comunicazione con la quale l'I.N.P.S. rende noto di accettare l'anticipato collocamento in pensione del lavoratore, si ponga in con le suindicate disposizioni inderogabili, atteso che tale comunicazione si configura come una condizione sospensiva del provvedimento aziendale di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la comunicazione stessa, concretizzando l'evento che condiziona sospensivamente gli effetti della cessazione del rapporto, rende effettivo l'anticipato collocamento in quiescenza con decorrenza dalla data in cui questo è stato disposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)