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Sez. L, Sentenza n. 12857 del 28/12/1998 (Rv. 521932 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Maturazione del relativo diritto - Data del provvedimento aziendale di collocamento a riposo - Rilevanza - Comunicazione da parte dell'ente previdenziale dell'accettazione dell'anticipato collocamento in pensione del lavoratore - Configurazione come condizione sospensiva del beneficio - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1998-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521932-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Nel caso di anticipato collocamento a riposo il credito vantato dal lavoratore in relazione al trattamento di fine rapporto matura alla data del provvedimento aziendale di collocamento a riposo e non in quella successiva in cui l'ente previdenziale comunica di aver accettato il suddetto pensionamento. La comunicazione dell'ente, infatti, si configura come una condizione sospensiva del beneficio il cui avveramento retroagisce, quindi, al momento in cui se ne sono verificati tutti gli elementi costitutivi. Ne consegue che nel caso di ritardato pagamento del suddetto trattamento gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrono dalla data dell'anticipato collocamento a riposo del dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)