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Sez. L, Sentenza n. 17772 del 21/08/2007 (Rv. 599307 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA | Contribuzione volontaria dopo il raggiungimento del diritto a pensione - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione goduta in regime di convenzione internazionale.
Stato
decisa il 2007-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599307-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA

Funzione della contribuzione volontaria è quella di consentire il presupposto contributivo per raggiungere il diritto a pensione a chi è titolare di un rapporto assicurativo, di modo che dopo la maturazione della pensione diretta a carico dell'AGO scatta il divieto di procedere a contribuzione volontaria. Tale divieto sussiste anche nel caso di pensione goduta in regime di convenzione estera, atteso che la contribuzione volontaria costituisce eccezione al principio della corrispondenza della contribuzione all'effettiva attività lavorativa e che la deroga a tale principio è possibile solo per espressa disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1975 num. 160 art. 10 CORTE COST., Legge 18/02/1983 num. 47 art. 3 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)