Sez. 1, Sentenza n. 3979 del 07/05/1997 (Rv. 504124 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Determinazione dell'imposta dovuta a seguito del condono ex art. 31 D.L. n. 429 del 1982 - Controversia relativa - Definizione agevolata ex art. 53 legge n. 413 del 1991 - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la controversia relativa all'esatta determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente ai fini dell'estinzione del processo, a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, non rientra fra quelle per le quali è consentita la definizione agevolata ai sensi dell'art. 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)