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Sez. 5, Sentenza n. 3926 del 18/03/2003 (Rv. 561180 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanze di definizione ex art. 32 del D.L. n. 429 del 1982 - Accoglimento e liquidazione - Successivo provvedimento di condono ex lege n. 413 del 1991 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561180-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la liquidazione scaturita dall'istanza di definizione agevolata della controversia, presentata ai sensi del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, è insuscettibile - in quanto irrevocabile ex art. 32 del medesimo decreto legge - di essere rideterminata ai sensi del successivo provvedimento di condono di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 che, avendo al pari del precedente lo scopo di ridurre il contenzioso ed assicurare all'erario un gettito immediato e sicuro, è inapplicabile in tutte le situazioni che comportino la pura e semplice dismissione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un diritto certo ed esigibile, il quale, oltre a presentarsi di per sè irriducibile, perché frutto di una precedente rinuncia ad una maggiore pretesa, scaturisce da una fonte intangibile e trae il suo contenuto direttamente dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)