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Sez. 2, Sentenza n. 2672 del 18/07/1969 (Rv. 342337 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI*
Stato
decisa il 1969-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342337-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ESPLICITA - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI*

Il giudice di merito non ha l'Obbligo di ammettere ulteriori prove e non ha nemmeno l'Obbligo di motivare esplicitamente sul diniego di ammissione di esso, allorche risulta che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza dell'esistenza dei fatti posti a base della domanda. (Conf.3953-68 mass 337501 3929-68 mass 337460).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)