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Sez. L, Sentenza n. 3345 del 30/03/1998 (Rv. 514101 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Disciplina ex legge n. 230 del 1962 - Deroga alla legge n. 8 del 1979 per gli artisti stranieri extracomunitari - Insussistenza - Regole in tema di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514101-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

Le disposizioni dettate per l'impiego di artisti stranieri extracomunitari dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 179 del 1981 non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita dalla legge n. 230 del 1962 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alla quale è assoggettato il rapporto instaurato con i predetti lavoratori extracomunitari, anche in base al principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani posto dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1986 n. 843; la necessità di una limitazione temporale della durata di tale rapporto non è neppure desumibile dalle regole in tema di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità Europea stabilite dagli articoli 15 e 16 del Regolamento CEE n. 1612 del 1968)

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 08/01/1979 num. 8 art. 1, DPR 21/01/1981 num. 179 art. 11, DPR 21/01/1981 num. 179 art. 12, DPR 21/01/1981 num. 179 art. 5, Legge 30/12/1986 num. 943 art. 1 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 15/10/1968 num. 1612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)