Sez. L, Sentenza n. 2200 del 13/04/1981 (Rv. 412940 - 01)
SICILIA - IGIENE E SANITA - IN GENERE - DEBITI DEGLI OSPEDALI - OBBLIGO DI ESTINZIONE CON LE DISPONIBILITA FINANZIARIE EX ARTT 1 E 2 DEL DL N 264 DEL 1974 - CONSEGUENTE OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE EX ART 1, QUINTO COMMA, DEL CITATO DECRETO - NECESSITA - MANCATA SODDISFAZIONE DEI CREDITI DA ESTINGUERE CON PRIORITA - OSTACOLO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO CIRCA L'ESISTENZA DI UN CREDITO DIVERSO O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA GENERICA EX ART 2740 COD CIV - ESCLUSIONE.*
SICILIA - IGIENE E SANITA - IN GENERE - DEBITI DEGLI OSPEDALI - OBBLIGO DI ESTINZIONE CON LE DISPONIBILITA FINANZIARIE EX ARTT 1 E 2 DEL DL N 264 DEL 1974 - CONSEGUENTE OSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE EX ART 1, QUINTO COMMA, DEL CITATO DECRETO - NECESSITA - MANCATA SODDISFAZIONE DEI CREDITI DA ESTINGUERE CON PRIORITA - OSTACOLO ALLA PRONUNCIA DEL GIUDICE ORDINARIO CIRCA L'ESISTENZA DI UN CREDITO DIVERSO O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA GENERICA EX ART 2740 COD CIV - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo per gli ospedali siciliani - sancito dall'art 9, primo comma, della legge regionale siciliana 3 giugno 1975 n 27 - di estinguere i debiti connessi all'Esercizio dell'attivita ospedaliera (per somme impegnate negli anni 1974 e precedenti) con le disponibilita finanziarie di cui agli artt 1 e 2 del DL 8 luglio 1974 n 264 (come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n 386) comporta l'osservanza della disposizione del quinto comma dell'art 1 di tale decreto (nel testo modificato dalla citata legge di conversione e successivamente sostituito dall'art 2 della legge 31 marzo 1976 n 72), secondo la quale, nell'Estinzione dei debiti ospedalieri, deve darsi priorita ai crediti degli istituti bancari e dei fornitori d'opera e di materiali, sotto la personale responsabilita degli amministratori, dei direttori amministrativi e dei tesorieri degli enti ospedalieri. Peraltro, in base a tale norma, la mancata soddisfazione di detti crediti non costituisce ostacolo ad una pronuncia del giudice ordinario che accerti l'esistenza di un credito diverso e ne disponga il pagamento da parte della amministrazione ospedaliera, ne limita la garanzia generica su tutti gli altri beni del debitore ai sensi dell'art 2740 cod civ. (V 660/80, mass n 404076; (V 5096/78, mass n 394857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2740, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 1, Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 2, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 31/03/1976 num. 72 art. 2, Legge Reg. Sicilia 03/06/1975 num. 27 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)