Sez. 3, Sentenza n. 928 del 03/12/1984 Ud. (dep. 29/01/1985) Rv. 167605 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - RICORSO IN CASSAZIONE - AVVOCATO CASSAZIONISTA IMPUTATO - REDAZIONE DEI MOTIVI, NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DEL RICORSO, DA PARTE DELLO IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - RICORSO IN CASSAZIONE - AVVOCATO CASSAZIONISTA IMPUTATO - REDAZIONE DEI MOTIVI, NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE DEL RICORSO, DA PARTE DELLO IMPUTATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
È inammissibile il ricorso per Cassazione, i cui motivi - non contestuali alla dichiarazione - siano stati redatti personalmente dall'imputato, ancorché avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti. Dal combinato disposto degli artt. 125, 529 e 532 cod. proc. pen., infatti, si deduce che i motivi del ricorso non contestuali devono necessariamente essere sottoscritti da un difensore che sia persona fisica diversa dall'imputato a prescindere dalla qualifica professionale di questi. (Conf mass n 109827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 532
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)