Sez. 3, Ordinanza n. 837 del 31/10/1968 Cc. (dep. 31/12/1968) Rv. 109827 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - IMPUTATO LEGITTIMATO AL PATROCINIO FORENSE - NON PUO ASSUMERE LA PROPRIA DIFESA.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - IMPUTATO LEGITTIMATO AL PATROCINIO FORENSE - NON PUO ASSUMERE LA PROPRIA DIFESA.*
L'avvocato, o il procuratore, sottoposto a procedimento penale non puo assumere la propria difesa, non potendo egli associare nella sua persona la qualita di difensore e di imputato. Stabilisce infatti l'art.125 cod.proc.pen. che nel giudizio l'imputato deve a pena di nullita essere assistito dal difensore, salvo i casi di giudizi di lieve entita, e l'art.185 sancisce, tra l'altro, la nullita assoluta ed insanabile per la inosservanza delle Disposizioni concernenti la assistenza dell'imputato. In particolare, per la difesa in Cassazione, l'art 529 prescrive che i motivi di ricorso non contestuali devono, a pena d'inammissibilita, essere sottoscritti o dallo avvocato che difese il ricorrente nell'ultimo giudizio, purche iscritto nell'albo speciale, o da altro avvocato legittimato alla difesa in Cassazione o a cui sia stato conferito espresso incarico dall'interessato.E, infine, l'art 532 dispone che tutte le parti private possono farsi rappresentare davanti alla Corte di Cassazione dai loro difensori e che al ricorrente che un difensore non abbia nominato il Presidente del collegio ne deve nominare uno di ufficio. Tutte queste Disposizioni fanno ritenere che l'imputato, anche se legittimato egli stesso al patrocinio forense, non possa difendersi da se.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 529 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 532, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)