Sez. U, Ordinanza n. 650 del 28/07/1993 (Rv. 483376 - 01)
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni | Termine per il ricorso per cassazione - Decorrenza - Comunicazione personale all'incolpato del provvedimento del C.S.M. contenente l'irrogazione della sanzione - Rilevanza - Elezione di domicilio in luogo diverso - Influenza - Esclusione.
Ordinamento giudiziario - Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - Impugnazioni
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la comunicazione personale all'incolpato del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura contenente l'irrogazione della sanzione è idoneo a far decorrere il termine (di sessanta giorni: art. 60 del d.P.R. 16 settembre 1958, n. 916) di impugnazione davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, senza che rilevi in contrario l'avvenuta elezione di domicilio, da parte dell'incolpato medesimo, in luogo diverso da quello dell'esecuzione di tale personale comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)