Sez. 3 - , Sentenza n. 16290 del 04/08/2016 (Rv. 642097 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Prova per testi non assunta per ritenuta incapacità a deporre - Mancata richiesta di revoca dell'ordinanza in sede di precisazione delle conclusioni - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)